5. Organo di Garanzia regionale (art.5 comma 3, DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis)

La normativa prescrive l’istituzione di un organo di Garanzia regionale, che rappresenta l’ultimo grado di giudizio, con i compiti di controllare la conformità dei Regolamenti allo Statuto e il rispetto delle norme in esso disposte e di dirimere le eventuali controversie.

Tale organo, presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto da:

D    tre docenti

D    un genitore individuato nell’ambito del FoRAGS

D    due soggetti aggiuntivi che nella scuola secondaria di secondo grado, sono studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, mentre nella scuola secondaria di primo grado, sono genitori individuati nell’ambito del FoRAGS