Benefici fiscali per spese scolastiche


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

 

Oggetto: tasse e contributi scolastici

Continuano a pervenire numerose richieste di chiarimento da parte di studenti e genitori in merito al versamento delle tasse e contributi per l’iscrizione alle Istituzioni Scolastiche Statali. A tal proposito si ribadisce la distinzione tra le tasse scolastiche erariali, espressione della potestà impositiva dello Stato e che vanno pagate obbligatoriamente quando previste e cioè solo negli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento dell'obbligo scolastico, art.1, comma 622, L. 296/2006) e i contributi scolastici di natura volontaria e facoltativa volti all'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. La normativa vigente in tema di tasse scolastiche (Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma. 1)Tassa di iscrizione: esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. 2)Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata. 3)Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). 4)Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.

I contributi scolastici, invece, per il principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione previsto dall'art. 34 della Costituzione, possono essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie e, quindi, facoltative per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni e per raggiungere livelli qualitativi più elevati nelle scuole. Com’è noto, le scuole, per la realizzazione di particolari iniziative ed attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa, fanno ricorso a finanziamenti privati compresi quelli delle famiglie degli alunni iscritti. Tale possibilità, del resto, è contemplata dal D.I. 44/01 che, nell’ottica della riconosciuta autonomia giuridica alle scuole, ha previsto che “la riscossione delle rette, delle tasse dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali”. Tale previsione lascia intendere, pertanto, la riconosciuta facoltà alle scuole di richiedere contributi agli alunni, previsione precedentemente limitata dal R.D. 969/1924 (oggi abrogato dal Dlgs 179/09) agli Istituti Tecnici e Professionali, e dal R.D.L. 749/1924 agli Istituti Commerciali, che contemplavano la possibilità per le scuole di prevedere speciali contributi, con l’approvazione del Ministro, per spese di laboratorio, per le esercitazioni, ecc. L’art. 53 del R.D.L. 749 del 1924, non abrogato dal Decreto sulla semplificazione normativa, prevede che le scuole che hanno al proprio interno laboratori “possono richiedere speciali contributi per le spese di laboratorio, per esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo”. Alla luce di quanto sopra, è generalmente prevista la facoltà (in generale ai sensi del D.I. 44/01), in capo alle scuole, di richiedere contributi agli alunni non solo per far fronte alle spese di laboratorio, ma anche per attività o progetti volti al miglioramento dell’offerta formativa. Naturalmente la decisione di richiedere contributi alle famiglie per la realizzazione di progetti, o per ulteriori azioni formative, deve essere condivisa dalle famiglie stesse, le quali partecipano, attraverso le rappresentanze dei genitori negli organi collegiali, alla redazione del programma annuale, in cui sono indicati i progetti e le risorse ad essi destinati (compresi i contributi degli alunni con le relative finalizzazioni) e all’approvazione del conto consuntivo. Ferma restando, quindi, la possibilità dell’Istituzione scolastica, nella sua autonoma determinazione, di richiedere alla famiglia dello studente l’elargizione di un contributo volontario per l'espletamento delle attività curriculari, di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico, beni di consumo o altro) e per il rimborso delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, utilizzo di laboratori etc.) E’, tuttavia, illegittimo, e si configura come una violazione del dovere d'ufficio, subordinare la regolarità dell'iscrizione degli alunni (vincolata solo al corretto pagamento delle sole tasse erariali) al preventivo versamento del contributo scolastico. A tal riguardo si ritiene utile richiamare all’attenzione delle SS.LL. le note MIUR Dipartimento per l’Istruzione prot. 312 del 20/3/2012 e prot. 593 del 7/3/2013 ad oggetto “Richiesta di contributi scolastici alle famiglie”. Si precisa, inoltre, che la possibilità di richiedere contributi volontari alle famiglie riguarda le scuole di ogni ordine e grado e, quindi, anche il segmento dell’obbligo scolastico. 

I contributi scolastici volontari a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, trattandosi di erogazioni liberali, sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e rechi nella causale uno o più, a seconda dei casi, dei seguenti fini: innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa.

Se manca la causale o se dalla causale non si evince la motivazione del versamento, ai fini della detraibilità delle somme, è necessaria un’apposita dichiarazione dell’Istituto scolastico. Non costituiscono, invece, onere detraibile i contributi volontari destinati per lo più al funzionamento amministrativo e didattico, in particolare per l’acquisto di materiale di pulizia e cancelleria. Non rientrano, inoltre, tra le spese detraibili, neppure i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie quali, ad esempio, per l’assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni in aggiunta a quella base, per il libretto delle assenze, per gite scolastiche, ecc. Le SS.LL. sono tenute ad effettuare controlli sulle modalità di richiesta dei contributi da parte delle rispettive Segreterie e, nel caso di prassi non corrette, ad assumere immediati interventi correttivi. Qualora pervenissero esposti circostanziati in merito alla consegna di moduli di versamento di tasse e contributi, privi delle dovute specificazioni in merito alla obbligatorietà/volontarietà, alla loro finalizzazione, alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale, questo Ufficio dovrà attivare i controlli di competenza per accertare le responsabilità personali.

Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione che le SS.LL. non mancheranno di fornire per assicurare la gestione trasparente di questa complessa attività.

IL DIRETTORE GENERALE Daniela Beltrame

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